Premessa
TITOLO I – Norme Generali
TITOLO II – Svolgimento dell’attività
TITOLO III – Rapporti con l’utenza e con la committenza
TITOLO IV – Rapporti con i colleghi
TITOLO V – Tutela della Privacy
TITOLO VI – Sanzioni
Premessa
Tutti gli iscritti all’Associazione Professionisti Kinesiologi Italiani Associati, di seguito indicata con lasigla KinesiA, sono tenuti a rispettare le regole del presente Codice Deontologico, formulato per indicare le norme di comportamento da seguire nell’esercizio della professione, comunque ispirate ai principi di trasparenza, correttezza e professionalità. L’appartenenza all’Associazione è garanzia per gli iscritti – oltre che per l’utenza e per la clientela – dell’instaurazione e dello svolgimento di un corretto rapporto di lavoro, nello spirito di una positiva e proficua collaborazione anche tra gli associati.
Il presente Codice rappresenta, quindi, la base dei comportamenti individuali dei soci e assume per questi un valore vincolante, a tutela e a garanzia dell’utenza e della clientela e della stessa professionalità rappresentata unitariamente dall’Associazione stessa.
Le norme contenute nel presente Codice Deontologico vanno ad integrare quelle stabilite dalle leggi vigenti – operanti sia a livello nazionale che europeo – e dai regolamenti interni e devono essere osservati con scrupolo dagli associati. Qualora si generi un contrasto tra il presente documento ed una norma di legge, il primo verrà conseguentemente modificato e armonizzato alle prescrizioni legislative in vigore.
TITOLO I
Norme Generali
Art. 1
Il Codice Deontologico è l’insieme dei principi e delle regole cui devono riferirsi i professionisti KinesiA nell’esercizio della professione e che deve orientare le loro scelte di comportamento ai diversi livelli di responsabilità in cui gli stessi si trovano ad operare. Il rispetto del Codice è vincolante nell’esercizio della professione per gli iscritti a KinesiA.
Art. 2
Il Codice Deontologico impegna tutti gli iscritti a KinesiA, le aziende e gli Enti che operano a stretto contatto con l’Associazione alla sua conoscenza, comprensione e diffusione. L’inosservanza dei principi e delle prescrizioni qui espresse, la non conoscenza di queste ed ogni azione non conforme al corretto esercizio della professione KinesiA sono sanzionabili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni stabilite dal Collegio dei Probiviri, secondo quanto previsto dallo Statuto di KinesiA.
Art. 3
L’attività del professionista KinesiA si fonda sull’indipendenza di ogni altro comparto della vita associata e ha come fine l’affermazione e la valorizzazione della professionalità e delle competenze di settore, anche in ottica di crescita e sviluppo.
Art. 4
Nell’esercizio delle sue funzioni, il professionista KinesiA si basa sulla propria autonomia tecnico-professionale, sulle proprie conoscenze, su una formazione ed una esperienza maturate nel proprio settore, nonché sulla personale consapevolezza di esercitare un’attività a stretto contatto con persone singole, la cui identità e dignità deve essere sempre e comunque rispettata.
TITOLO II
Svolgimento attività
Art. 5
Il professionista KinesiA nell’esercizio delle sue funzioni opera in un rapporto di collaborazione professionale con singoli, aziende, imprese, associazioni, Enti pubblici e privati, a qualsiasi titolo – in forma libero professionale autonoma, singola, associata, cooperativa o tramite aziende, società di cui può essere titolare, socio, collaboratore, consulente etc. etc.
In questa sua attività l’iscritto al KinesiA deve assumere comportamenti non lesivi della dignità professionale rappresentata e tutelata dall’Associazione stessa e, in nessun caso, può abusare della propria posizione.
Art. 6
Nei rapporti intrattenuti con le Istituzioni pubbliche, KinesiA adotta una condotta improntata all’integrità e alla correttezza e si impegna a operare nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e locali vigenti – nonché della corretta pratica commerciale – nel caso di partecipazioni a gare e/o della presentazione di progetti finanziati con i fondi pubblici, compatibilmente da quanto stabilito dallo Statuto.
Art. 7
Il professionista KinesiA è obbligato alla propria formazione continua per garantire prestazioni appropriate e di qualità all’utente. E’ altresì tenuto a migliorare il proprio livello di competenza teorico-pratica, metodologica e organizzativa; ad impegnarsi nella ricerca nel proprio ambito professionale, nella promozione e nella diffusione della propria esperienza.
Infine l’iscritto a KinesiA riconosciuti i limiti delle proprie competenze, deve tenersi puntualmente aggiornato sulle novità emergenti e le pratiche migliori del proprio ambito di competenza e deve utilizzare solo gli strumenti teorici-pratici di cui ha conoscenza, e laddove previsto, formale autorizzazione.
Art. 8
Nella propria attività professionale, nell’aggiornamento continuo e nelle comunicazioni del risultato dello stesso, il professionista KinesiA valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità delle informazioni, dei dati e delle fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, quando necessario, le ipotesi operative alternative ed esplicita i limiti dei risultati.
Art. 9
Il professionista KinesiA accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze e il rapporto lavorativo ha carattere contrattuale con reciproci diritti e doveri. Qualora necessario, può avvalersi della collaborazione di altri professionisti KinesiA che integrano e completano le sue competenze. In questi casi, il professionista KinesiA risponde non solo del proprio operato, ma anche di quello dei soggetti scelti come collaboratori, anch’essi obbligati a conoscere e applicare le norme del presente Codice. Il professionista KinesiA è tenuto a mettere a conoscenza la committenza o l’utenza del proprio onorario al momento del contratto o non appena venga esplicitata la richiesta e concordato il piano operativo.S
TITOLO III
Rapporti con l’utenza e con la committenza
Art. 10
Il professionista KinesiA adotta comportamenti e regole di condotta non lesive per le persone di cui si occupa nello svolgimento della sua attività, e non utilizza il proprio ruolo per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.
Art. 11
Il professionista associato a KinesiA, riconoscendo l’esigenza professionale di operare sulla base di un preciso mandato, stabilisce e concorda preliminarmente all’avvio del rapporto lavorativo il proprio onorario – attraverso un contratto o una lettera d’incarico sottoscritti dal proprio cliente, committente, utente, socio. A questi ultimi fornisce informazioni adeguate e comprensibili circa la sua prestazione, le finalità e le modalità della stessa. Il compenso pattuito deve sempre e comunque essere proporzionale all’investimento del cliente, committente, socio o utente, e comunque consono ai servizi erogati dal professionista.
Art. 12
Il professionista KinesiA si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale nel caso intervengano problemi personali e si generino conflitti di interesse tali da interferire con l’efficacia delle sue prestazioni, rendendole inadeguate o dannose ai soggetti cui sono rivolte, o comunque non corrispondenti alla qualità che la stessa Associazione garantisce per i propri associati.
TITOLO IV
Rapporto con i colleghi
Art. 13
I rapporti tra gli iscritti al KinesiA – come anche tra i dipendenti e i collaboratori dell’Associazione – devono essere improntati al rispetto reciproco e alla lealtà. Per questo motivo, qualora uno degli iscritti , dei dipendenti o i collaboratori, venga a sapere della scorretta condotta professionale di uno degli associati – lesiva del decoro della professione KinesiA o dannosa per l’utenza – deve darne tempestiva comunicazione alla presidenza e al Collegio dei Probiviri.
Allo stesso modo, qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre figure professionali o specifiche competenze, il professionista KinesiA è tenuto a proporre il nome di un altro iscritto a KinesiA ovvero si può avvalere della collaborazione di altri colleghi.
Art. 14
Il professionista KinesiA si impegna a contribuire allo sviluppo della formazione nel suo ambito lavorativo, comunicando e condividendo i progressi delle proprie conoscenze e competenze con gli altri associati.
TITOLO V
Tutela della Privacy
Art. 15
Il professionista KinesiA nella sua attività è tenuto a rispettare il principio della riservatezza delle informazioni relative al cliente e all’utenza e i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche; deve inoltre mantenere riservate le notizie apprese durante l’esercizio della propria attività lavorativa. La tutela della privacy deve armonizzarsi con l’esigenza di condivisone delle conoscenze e delle informazioni.
Art. 16
Per soddisfare gli obblighi di cui al precedente articolo, il professionista KinesiA garantisce che i diritti di informazione, di accesso e partecipazione, qualora comportino il trattamento di dati personali, trovino attuazione nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e delle persone interessate, in particolar modo del diritto alla riservatezza e all’identità personale, in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di tutela e protezione nel trattamento dei dati personali, secondo quanto prescritto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e all’13 GDPR UE 2016/679
Art. 17
Il professionista KinesiA garantisce l’integrità e la conservazione dei dati e dei documenti a sua disposizione (anche in formato elettronico e/o multimediale).
TITOLO VI
Sanzioni
Art. 18
I comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente Codice, lesivi della dignità e dell’immagine dell’associato KinesiA e della professione che questi rappresenta unitariamente e tutela, nonché la violazione delle norme qui contenute comportano l’applicazione di sanzioni disciplinari e/o pecuniarie, determinate di volta in volta e in senso proporzionale dal Collegio dei Probiviri, tenuto conto delle indicazioni previste dal Codice Etico.