Premessa
TITOLO I – Norme Generali
TITOLO II – Svolgimento dell’attività
TITOLO III – Rapporti con l’utenza e con la committenza
TITOLO IV – Rapporti con i colleghi
TITOLO V – Tutela della Privacy
TITOLO VI – Sanzioni

Premessa

Tutti gli iscritti all’Associazione Professionisti Kinesiologi Italiani Associati – di seguito indicata come KinesiA – sono tenuti a rispettare le regole del presente Codice Deontologico, formulato per indicare le norme di comportamento da seguire nell’esercizio della professione, comunque ispirate ai principi di trasparenza, correttezza e professionalità. L’appartenenza all’Associazione è garanzia per gli iscritti – oltre che per l’utenza e per la clientela – dell’instaurazione e dello svolgimento di un corretto rapporto di lavoro, nello spirito di una positiva e proficua collaborazione anche tra gli associati.

Il presente Codice rappresenta, quindi, la base dei comportamenti individuali dei soci e assume per questi un valore vincolante, a tutela e a garanzia dell’utenza e della clientela e della stessa professionalità rappresentata unitariamente dall’Associazione stessa.

Le norme contenute nel presente Codice Deontologico vanno ad integrare quelle stabilite dalle leggi vigenti – operanti sia a livello nazionale che europeo – e dai regolamenti interni e devono essere osservate con scrupolo dagli associati. Qualora si generi un contrasto tra il presente documento ed una norma di legge, il primo verrà conseguentemente modificato e armonizzato alle prescrizioni legislative in vigore.

TITOLO I

Norme Generali

Art. 1

Il Codice Deontologico è l’insieme dei principi e delle regole cui devono riferirsi i professionisti KinesiA nell’esercizio della professione e che deve orientare le loro scelte di comportamento ai diversi livelli di responsabilità in cui gli stessi si trovano ad operare. Il rispetto del Codice è vincolante nell’esercizio della professione per gli iscritti a KinesiA.

Art. 2

Il Codice Deontologico impegna tutti gli iscritti a KinesiA, le aziende e gli Enti che operano a stretto contatto con l’Associazione alla sua conoscenza, comprensione e diffusione. L’inosservanza dei principi e delle prescrizioni qui espresse, la non conoscenza di queste ed ogni azione non conforme al corretto esercizio della professione KinesiA sono sanzionabili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni stabilite dal Collegio dei Probiviri, secondo quanto previsto dallo Statuto di KinesiA.

Art. 3

L’attività del professionista KinesiA si fonda sull’indipendenza di ogni altro comparto della vita associata e ha come fine l’affermazione e la valorizzazione della professionalità e delle competenze di settore, anche in ottica di crescita e sviluppo.

Art. 4

Nell’esercizio delle sue funzioni, il professionista KinesiA si basa sulla propria autonomia tecnico-professionale, sulle proprie conoscenze, su una formazione ed una esperienza maturate nel proprio settore, nonché sulla personale consapevolezza di esercitare un’attività a stretto contatto con persone singole, la cui identità e dignità deve essere sempre e comunque rispettata.

TITOLO II

Svolgimento attività

Art. 5

Il professionista KinesiA nell’esercizio delle sue funzioni opera in un rapporto di collaborazione professionale con singoli, aziende, imprese, associazioni, Enti pubblici e privati, a qualsiasi titolo – in forma libero professionale autonoma, singola, associata, cooperativa o tramite aziende, società di cui può essere titolare, socio, collaboratore, consulente etc. etc.

In questa sua attività l’iscritto al KinesiA deve assumere comportamenti non lesivi della dignità professionale rappresentata e tutelata dall’Associazione stessa e, in nessun caso, può abusare della propria posizione.

Art. 6

Nei rapporti intrattenuti con le Istituzioni pubbliche, KinesiA adotta una condotta improntata all’integrità e alla correttezza e si impegna a operare nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e locali vigenti – nonché della corretta pratica commerciale – nel caso di partecipazioni a gare e/o della presentazione di progetti finanziati con i fondi pubblici, compatibilmente da quanto stabilito dallo Statuto.

Art. 7

Il professionista KinesiA è obbligato alla propria formazione continua per garantire prestazioni appropriate e di qualità all’utente. E’ altresì tenuto a migliorare il proprio livello di competenza teorico-pratica, metodologica e organizzativa; ad impegnarsi nella ricerca nel proprio ambito professionale, nella promozione e nella diffusione della propria esperienza.

Infine l’iscritto a KinesiA riconosciuti i limiti delle proprie competenze, deve tenersi puntualmente aggiornato sulle novità emergenti e le pratiche migliori del proprio ambito di competenza e deve utilizzare solo gli strumenti teorici-pratici di cui ha conoscenza, e laddove previsto, formale autorizzazione.

Art. 8

Nella propria attività professionale, nell’aggiornamento continuo e nelle comunicazioni del risultato dello stesso, il professionista KinesiA valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità delle informazioni, dei dati e delle fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, quando necessario, le ipotesi operative alternative ed esplicita i limiti dei risultati.

Art. 9

Il professionista KinesiA accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze e il rapporto lavorativo ha carattere contrattuale con reciproci diritti e doveri. Qualora necessario, può avvalersi della collaborazione di altri professionisti KinesiA che integrano e completano le sue competenze. In questi casi, il professionista KinesiA risponde non solo del proprio operato, ma anche di quello dei soggetti scelti come collaboratori, anch’essi obbligati a conoscere e applicare le norme del presente Codice. Il professionista KinesiA è tenuto a mettere a conoscenza la committenza o l’utenza del proprio onorario al momento del contratto o non appena venga esplicitata la richiesta e concordato il piano operativo.

TITOLO III

Rapporti con l’utenza e con la committenza

Art. 10

Il professionista KinesiA adotta comportamenti e regole di condotta non lesive per le persone di cui si occupa nello svolgimento della sua attività, e non utilizza il proprio ruolo per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Art. 11

Il professionista associato a KinesiA, riconoscendo l’esigenza professionale di operare sulla base di un preciso mandato, stabilisce e concorda preliminarmente all’avvio del rapporto lavorativo il proprio onorario – attraverso un contratto o una lettera d’incarico sottoscritti dal proprio cliente, committente, utente, socio. A questi ultimi fornisce informazioni adeguate e comprensibili circa la sua prestazione, le finalità e le modalità della stessa. Il compenso pattuito deve sempre e comunque essere proporzionale all’investimento del cliente, committente, socio o utente, e comunque consono ai servizi erogati dal professionista.

Art. 12

Il professionista KinesiA si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale nel caso intervengano problemi personali e si generino conflitti di interesse tali da interferire con l’efficacia delle sue prestazioni, rendendole inadeguate o dannose ai soggetti cui sono rivolte, o comunque non corrispondenti alla qualità che la stessa Associazione garantisce per i propri associati.

TITOLO IV

Rapporto con i colleghi

Art. 13

I rapporti tra gli iscritti al KinesiA – come anche tra i dipendenti e i collaboratori dell’Associazione – devono essere improntati al rispetto reciproco e alla lealtà. Per questo motivo, qualora uno degli iscritti , dei dipendenti o i collaboratori, venga a sapere della scorretta condotta professionale di uno degli associati – lesiva del decoro della professione KinesiA o dannosa per l’utenza – deve darne tempestiva comunicazione alla presidenza e al Collegio dei Probiviri.

Allo stesso modo, qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre figure professionali o specifiche competenze, il professionista KinesiA è tenuto a proporre il nome di un altro iscritto a KinesiA ovvero si può avvalere della collaborazione di altri colleghi.

Art. 14

Il professionista KinesiA si impegna a contribuire allo sviluppo della formazione nel suo ambito lavorativo, comunicando e condividendo i progressi delle proprie conoscenze e competenze con gli altri associati.

TITOLO V

Tutela della Privacy

Art. 15

Il professionista KinesiA nella sua attività è tenuto a rispettare il principio della riservatezza delle informazioni relative al cliente e all’utenza e i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche; deve inoltre mantenere riservate le notizie apprese durante l’esercizio della propria attività lavorativa. La tutela della privacy deve armonizzarsi con l’esigenza di condivisone delle conoscenze e delle informazioni.

Art. 16

Per soddisfare gli obblighi di cui al precedente articolo, il professionista KinesiA garantisce che i diritti di informazione, di accesso e partecipazione, qualora comportino il trattamento di dati personali, trovino attuazione nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e delle persone interessate, in particolar modo del diritto alla riservatezza e all’identità personale, in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di tutela e protezione nel trattamento dei dati personali, secondo quanto prescritto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e all’13 GDPR UE 2016/679

Art. 17

Il professionista KinesiA garantisce l’integrità e la conservazione dei dati e dei documenti a sua disposizione (anche in formato elettronico e/o multimediale).

TITOLO VI

Sanzioni

Art. 18

I comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente Codice, lesivi della dignità e dell’immagine di KinesiA e della professione che questa rappresenta unitariamente e tutela, nonché la violazione delle norme qui contenute comportano l’applicazione di sanzioni disciplinari e/o pecuniarie, determinate di volta in volta e in senso proporzionale dal Collegio dei Probiviri, tenuto conto delle indicazioni previste dal Codice Etico. Pertanto lo stesso può irrogare una o più delle seguenti sanzioni:

  1. Richiamo scritto: consiste in una nota espressa in forma scritta indirizzata al socio per mezzo della quale si richiama lo stesso al rispetto più puntuale e rigoroso delle norme
  2. Censura scritta: consiste in una nota espressa in forma scritta indirizzata al socio per mezzo della quale si sottolinea e deplora il comportamento del socio
  3. Sospensione: consiste in un provvedimento assunto in presenza di violazioni delle norme dello statuto, del regolamento o del codice o di comportamenti lesivi dell’immagine dell’associazione o dell’ordinato svolgimento dell’attività associativa. La sospensione dall’associazione può durare per un periodo massimo di 180 giorni
  4. Revoca: si tratta di un provvedimento assunto in presenza di gravi violazioni delle norme dello statuto, del regolamento o del codice o di comportamenti gravemente lesivi dell’immagine dell’associazione o dell’ordinato svolgimento dell’attività associativa.

 

Il presente codice, su proposta del consiglio direttivo, è stato approvato dall’assemblea ordinaria dei soci il 30 marzo 2023 ed entra in vigore in tale data. Ogni modifica al presente codice sarà disposta attraverso specifica delibera dell’assemblea ordinaria dei soci e sarà portato a conoscenza dei soci mediante comunicazione scritta attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza o sulla pubblicazione del sito web nella quale saranno indicati anche i termini dell’entrata in vigore delle modifiche.

Le norme contenute nel presente codice si intendono tacitamente accettate dai soci contestualmente alla richiesta di ammissione all’associazione. Le norme contenute nel presente codice fanno parte integrante del contratto che regola i rapporti fra ciascun associato.     

 

Letto, approvato e sottoscritto
Roma, 30 marzo 2023

Il Legale Rappresentante Fabio Valenzisi